29 Marzo 2024
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NUOVO DECRETO PALCHI: ECCO COME APPLICARE LE NORME DEL TESTO UNICO PER L´ALLESTIMENTO ED IL DISALLESTIMENTO SPETTACOLI, MANIFESTAZIONI E FIERE.

12-09-2014 19:45 - Sicurezza e Dintorni

Emanato in data 22/07/2014 dal Ministero del Lavoro il cosiddetto "decreto palchi", che attua l'art. 88, comma 2-bis, del Testo Unico della sicurezza introdotto dal D.L. 69/2013 (decreto "del fare"), definendo quando e con quali specifiche modalità è necessario applicare le norme del Testo Unico concernenti la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili negli spettacoli e nelle fiere.

Il decreto "del fare" (D.L. 69/2013 convertito in legge dalla L. 98/2013) ha introdotto il nuovo comma 2-bis dell'articolo 88 del Testo Unico dell'Edilizia di cui al D. Leg.vo 81/2008, prevedendo l'applicazione delle disposizioni concernenti i cantieri temporanei o mobili anche agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche, tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, e demandando altresì l'individuazione di tali necessità ad un apposito decreto interministeriale, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
In attuazione delle citate disposizioni è stato emanato il decreto del Ministro del Lavoro e Politiche sociali 22/07/2014, (cosiddetto "decreto palchi"), della cui pubblicazione è stata data notizia sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 08/08/2014.
Il provvedimento definisce dunque in sostanza quando e con quali specifiche modalità è necessario applicare le norme del Testo Unico concernenti la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili negli spettacoli e nelle fiere.

STRUTTURA DEL PROVVEDIMENTO
Il provvedimento prende in esame separatamente:
gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali;
le manifestazioni fieristiche;
stabilendo, per ciascuna delle due categorie di eventi:
a quali attività devono applicarsi le disposizioni del Titolo IV - Cantieri temporanei e mobili - del D. Leg.vo 81/2008;
quali sono le "particolari esigenze" di cui tenere conto nell'applicazione delle suddette norme;
in quali particolari casi, per le attività considerate, non operano le disposizioni del decreto in commento in combinato e quelle del Testo Unico;
particolari modalità di applicazione di specifici articoli/commi del Testo Unico.

CAMPO DI APPLICAZIONE
Le attività cui si estende il campo di applicazione del decreto sono le seguenti:
per gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali:
le "attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento".
Le esclusioni per tali fattispecie sono disciplinate dall'art. 1, comma 3.
per le manifestazioni fieristiche:
le "attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manitestazioni fieristiche".
Le esclusioni per tali fattispecie sono disciplinate dall'art. 6, comma 3.

ALLEGATI
Rispetto alla bozza del provvedimento circolata nei mesi precedenti alla sua emanazione, sono stati inseriti 8 allegati, con i seguenti contenuti:
I -Informazioni minime sul sito di installazione dell'opera temporanea (che il committente o il responsabile dei lavori devono acquisire ai fini dell'art. 90, comma 1, lettera a), del D. Leg.vo 81/2008 (scelte architettoniche, tecniche ed organizzative per la pianificazione dei vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente);
II -Modello di dichiarazione di idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici straniere (art. 3, comma 1, lettera f), del decreto in esame);
III -Contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza per gli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento;
III.1 -Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2 dell'Allegato XV del D. Leg.vo 81/2002 (in pratica sostituisce, per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all'art. 1, comma 2, del decreto in esame, i punti 1 e 2 dell'Allegato XV.1 al D. Leg.vo 81/2008);
VI -Informazioni minime sul quartiere fieristico (che il committente o il responsabile dei lavori devono acquisire ai fini dell'art. 90, comma 1, lettera a), del D. Leg.vo 81/2008 (scelte architettoniche, tecniche ed organizzative per la pianificazione dei vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente);
V -Contenuti minimi del documento unico di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26 del D. Leg.vo 81/2008 per le manifestazioni fieristiche (redatto dal gestore o dall'organizzatore della manifestazione fieristica - art. 26, comma 2, del D. Leg.vo 81/2008);
VI -Contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza per le manifestazioni fieristiche;
VI.1 -Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2 dell'Allegato XV del D. Leg.vo 81/2002 (in pratica sostituisce, per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all'art. 6, comma 2, del decreto in esame, i punti 1 e 2 dell'Allegato XV.1 al D. Leg.vo 81/2008).


Fonte: legislazionetcnica

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