Modifiche al decreto 81: nuove regole per la valutazione dei rischi
19-11-2014 12:39 - Sicurezza e Dintorni
Una nuova legge, promulgata per adempiere agli obblighi europei, modifica le regole per la valutazione dei rischi per le nuove imprese o per le imprese esistenti che hanno subito modifiche sostanziali.
La legge 161/2014 affronta svariati temi - disposizioni in materia di libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi, disposizioni in materia tributaria, disposizioni in materia di lavoro e di politiche sociali, disposizioni in materia di ambiente, disposizioni a tutela della concorrenza, ... - e contiene anche modifiche al D.Lgs. 81/2008 conseguenti alla procedura di infrazione n. 2010/4227 per violazione di alcuni punti della direttiva 89/391/CEE relativa alla sicurezza sul lavoro.
La procedura d´infrazione è stata aperta a seguito dell´attività di Marco Bazzoni - il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza che più volte ha denunciato le inadempienze del nostro paese rispetto alla legislazione europea - che con l´aiuto tecnico dell´Ing. Marco Spezia si è soffermato nel 2010 in particolare sui cambiamenti operati dal D.Lgs. 106/2009 sul D.Lgs. 81/2008.
La procedura riguarda in particolare i temi della:
- deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega o subdelega (violazione dell´articolo 5 della direttiva 89/391/CEE);
- proroga dei termini prescritti per la redazione di un documento di valutazione dei rischi per una nuova impresa o per le modifiche sostanziali apportate a un´impresa esistente (violazione dell´articolo 9 della direttiva 89/391/CEE)".
Con il nuovo provvedimento, dunque in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro, malgrado i novanta giorni per l´elaborazione del DVR, deve dare immediata evidenza documentale:
- dell´indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- dell´individuazione delle procedure per l´attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell´organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- dell´individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
La legge 161/2014 affronta svariati temi - disposizioni in materia di libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi, disposizioni in materia tributaria, disposizioni in materia di lavoro e di politiche sociali, disposizioni in materia di ambiente, disposizioni a tutela della concorrenza, ... - e contiene anche modifiche al D.Lgs. 81/2008 conseguenti alla procedura di infrazione n. 2010/4227 per violazione di alcuni punti della direttiva 89/391/CEE relativa alla sicurezza sul lavoro.
La procedura d´infrazione è stata aperta a seguito dell´attività di Marco Bazzoni - il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza che più volte ha denunciato le inadempienze del nostro paese rispetto alla legislazione europea - che con l´aiuto tecnico dell´Ing. Marco Spezia si è soffermato nel 2010 in particolare sui cambiamenti operati dal D.Lgs. 106/2009 sul D.Lgs. 81/2008.
La procedura riguarda in particolare i temi della:
- deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega o subdelega (violazione dell´articolo 5 della direttiva 89/391/CEE);
- proroga dei termini prescritti per la redazione di un documento di valutazione dei rischi per una nuova impresa o per le modifiche sostanziali apportate a un´impresa esistente (violazione dell´articolo 9 della direttiva 89/391/CEE)".
Con il nuovo provvedimento, dunque in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro, malgrado i novanta giorni per l´elaborazione del DVR, deve dare immediata evidenza documentale:
- dell´indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- dell´individuazione delle procedure per l´attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell´organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- dell´individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Fonte: IFC SYSTEM SRL