JOBS ACT: LE NOVITA´ SUI LICENZIAMENTI IN EDILIZIA
19-01-2015 17:23 - Sicurezza e Dintorni
Lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di "contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti", in attuazione della legge delega del 10 Dicembre 2014, n. 183, (ora in Parlamento per il parere di legge) introduce importanti novità in materia di licenziamenti illegittimi di lavoratori assunti a tempo indeterminato, con riguardo alle tutele.
Sostanzialmente, se il giudice dichiara illegittimo il licenziamento per fine cantiere, il datore avrà solo l´obbligo di indennizzo: si passa cioè da un regime di "tutela reale attenuata" della riforma del 2012 (Riforma Fornero: passaggio dal regime di "tutela reale piena", ovvero reintegro e risarcimento, al regime attenuato, per cui la reintegrazione è un´opzione che il giudice può valutare solo nei casi manifesta insussistenza del fatto a base del licenziamento), ad un regime di "tutela obbligatoria".
Tale disciplina, come accennato, riguarda i lavoratori a tempo indeterminato inquadrati come operai, impiegati, quadri, assunti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
La disciplina in questione si applica alle imprese che occupano già più di 15 dipendenti, che effettueranno assunzioni dalla suddetta data: si troveranno così ad avere alle proprie dipendenze due categorie di lavoratori (coloro che godranno della «tutela reale attenuata» regolata dall´art. 18 St. Lav. così come riformato dalla L. 92/2012, e i neo-assunti che beneficeranno del nuovo regime di «tutela obbligatoria»).
Diversa la situazione per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti e che provvederanno ad assunzioni dopo l´entrata in vigore del decreto: in questo caso, secondo quanto previsto dall´art. 1, co. 2, quando le nuovi assunzioni integrano il requisito dimensionale previsto per l´applicazione dell´art. 18 St. Lav., vale a dire una forza occupazionale di 16 dipendenti, il nuovo regime di «tutela obbligatoria» si applicherà a tutti i lavoratori, anche se assunti precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
In particolare, l´art. 3, co. 1, del decreto in esame, dispone che "nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo [...] il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data di licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un´indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell´ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità".
Per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti l´ammontare di detta indennità è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità (art. 9, co. 1).
La disciplina assume particolare rilievo poiché in edilizia si ricorre spesso al licenziamento per fine cantiere, che viene pacificamente ricondotto alla fattispecie della risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo.
Oltretutto, accade spesso che vi sia subentro di nuove imprese negli appalti, e quindi la conseguente assunzione dei lavoratori ivi impiegati da parte delle imprese uscenti: a tal proposito, rileva l´art. 7 del decreto, che stabilisce che per calcolare l´anzianità di servizio che rileva ai fini della determinazione dell´indennità risarcitoria da corrispondere al dipendente illegittimamente licenziato, il giudice deve tener conto dell´intero periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell´attività appaltata (si veda la spiegazione dell´art. 7 nella relazione illustrativa, di cui al seguente link: JOBS ACT art. 7.
Lo stesso art. 7 stabilisce che, comunque, in questi casi, ai lavoratori subentranti si applica "il presente decreto": i lavoratori perdono cioè il vecchio art. 18, pur continuando a fare il lavoro di prima, ma cambiando impresa appaltatrice.
Nel caso della cessione di azienda o di ramo d´azienda, invece, i lavoratori mantengono la tutela dell´art. 18, di cui godevano prima. Quindi, anche nei casi di "falsi autonomi" di fatto impiegati alle dipendenze dell´impresa, con conseguente costituzione in giudizio, se il giudice effettivamente qualifica il contratto di lavoro come subordinato, l´impresa con più di 15 dipendenti sarà obbligata solo a pagare un indennizzo commisurato all´anzianità di servizio da quel momento, mentre prima del decreto attuativo del Jobs Act, aveva l´obbligo di reintegro con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal momento dell´inizio dell´attività.
Di seguito, il link allo schema di decreto legislativo:"SCHEMA DECRETO"
Sostanzialmente, se il giudice dichiara illegittimo il licenziamento per fine cantiere, il datore avrà solo l´obbligo di indennizzo: si passa cioè da un regime di "tutela reale attenuata" della riforma del 2012 (Riforma Fornero: passaggio dal regime di "tutela reale piena", ovvero reintegro e risarcimento, al regime attenuato, per cui la reintegrazione è un´opzione che il giudice può valutare solo nei casi manifesta insussistenza del fatto a base del licenziamento), ad un regime di "tutela obbligatoria".
Tale disciplina, come accennato, riguarda i lavoratori a tempo indeterminato inquadrati come operai, impiegati, quadri, assunti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
La disciplina in questione si applica alle imprese che occupano già più di 15 dipendenti, che effettueranno assunzioni dalla suddetta data: si troveranno così ad avere alle proprie dipendenze due categorie di lavoratori (coloro che godranno della «tutela reale attenuata» regolata dall´art. 18 St. Lav. così come riformato dalla L. 92/2012, e i neo-assunti che beneficeranno del nuovo regime di «tutela obbligatoria»).
Diversa la situazione per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti e che provvederanno ad assunzioni dopo l´entrata in vigore del decreto: in questo caso, secondo quanto previsto dall´art. 1, co. 2, quando le nuovi assunzioni integrano il requisito dimensionale previsto per l´applicazione dell´art. 18 St. Lav., vale a dire una forza occupazionale di 16 dipendenti, il nuovo regime di «tutela obbligatoria» si applicherà a tutti i lavoratori, anche se assunti precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
In particolare, l´art. 3, co. 1, del decreto in esame, dispone che "nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo [...] il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data di licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un´indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell´ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità".
Per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti l´ammontare di detta indennità è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità (art. 9, co. 1).
La disciplina assume particolare rilievo poiché in edilizia si ricorre spesso al licenziamento per fine cantiere, che viene pacificamente ricondotto alla fattispecie della risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo.
Oltretutto, accade spesso che vi sia subentro di nuove imprese negli appalti, e quindi la conseguente assunzione dei lavoratori ivi impiegati da parte delle imprese uscenti: a tal proposito, rileva l´art. 7 del decreto, che stabilisce che per calcolare l´anzianità di servizio che rileva ai fini della determinazione dell´indennità risarcitoria da corrispondere al dipendente illegittimamente licenziato, il giudice deve tener conto dell´intero periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell´attività appaltata (si veda la spiegazione dell´art. 7 nella relazione illustrativa, di cui al seguente link: JOBS ACT art. 7.
Lo stesso art. 7 stabilisce che, comunque, in questi casi, ai lavoratori subentranti si applica "il presente decreto": i lavoratori perdono cioè il vecchio art. 18, pur continuando a fare il lavoro di prima, ma cambiando impresa appaltatrice.
Nel caso della cessione di azienda o di ramo d´azienda, invece, i lavoratori mantengono la tutela dell´art. 18, di cui godevano prima. Quindi, anche nei casi di "falsi autonomi" di fatto impiegati alle dipendenze dell´impresa, con conseguente costituzione in giudizio, se il giudice effettivamente qualifica il contratto di lavoro come subordinato, l´impresa con più di 15 dipendenti sarà obbligata solo a pagare un indennizzo commisurato all´anzianità di servizio da quel momento, mentre prima del decreto attuativo del Jobs Act, aveva l´obbligo di reintegro con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal momento dell´inizio dell´attività.
Di seguito, il link allo schema di decreto legislativo:"SCHEMA DECRETO"
Fonte: aniemsicilia.it