ABOLITO L’OBBLIGO DI TENUTA DEL REGISTRO INFORTUNI

04-01-2016 19:27 -

Il 24/12/2015, è entrato in vigore l’art. 21, comma 4 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”, uno dei quattro decreti attuativi del Jobs Act, va a modificare le disposizioni dettate dall’art. 53, comma 6 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in merito alla tenuta del registro infortuni.

Nello specifico, è abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni.

Il datore di lavoro, accedendo alla pagina personale “My INAIL” del portale INAIL, provvederà a inoltrare la denuncia, non avendo l’obbligo di aggiornare, duplicando quanto già trasmesso all’ente assicurativo nazionale per gli infortuni sul lavoro, l’ormai obsoleto registro degli infortuni.

Sarà sufficiente accedere alla sezione “Denunce” e selezionare la voce “Denuncia/Comunicazione di infortunio” e compilare la nuova denuncia.

Fonte: UNAPRI