MANCATO CONTROLLO DEL COORDINATORE: LE RESPONSABILITA´ DEL COMMITTENTE

05-04-2013 09:30 -

Con la Sentenza n. 44204 del 14 novembre 2012 - Pres. Brusco - Est. Blaiotta - P.M. Fodaroni della Corte di Cassazione - Penale Sezione IV - Ric. omissis. - vengono confermati gli arresti domiciliari di un committente per non aver verificato gli adempimenti del coordinatore in lavori di demolizione ai quali e´ stato ricollegato il crollo di un edificio contiguo con il decesso di varie persone.
Questa sentenza della Corte di Cassazione conferma il ruolo fondamentale che ricopre il committente nell´organizzazione della sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili. Già definito in precedenti altre sentenze della suprema Corte come il "deus ex machina" del cantiere installato per la realizzazione per suo conto di un´opera edile o come il "perno" della sicurezza dei lavoratori in esso impegnati, questa volta un committente è stato sottoposto alle misure cautelari degli arresti domiciliari contro le quali ha però, fatto ricorso alla Corte di Cassazione. La Corte suprema ha confermate le decisioni del GIP del Tribunale ribadendo la responsabilità del committente per non avere verificato l´adempimento degli obblighi gravanti sul coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione con l´aggravante altresì di essersi ingerito pesantemente nelle opere di demolizione di un fabbricato alle quali è stato ricollegato il crollo di un edificio contiguo con il conseguente decesso di diverse persone che si trovavano al suo interno.
La verifica dell´idoneità tecnico professionale dell´impresa a cui vengono affidati i lavori, DEVE essere "conditio sine qua non" l´attribuzione dell´incarico, ma ancora oggi, sono troppi i committenti che non sanno o "fanno finta" di non sapere quali sono le Loro precise responsabilità, creando deliberatamente condizioni di pericolo grave per se stessi e per gli altri.




Fonte: IFC SYSTEM SRL