CRITERI DI QUALIFICAZIONE DEI FORMATORI

31-10-2012 17:01 -

I nuovi criteri di qualificazione entreranno in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto "qualificazione formatori" che i ministri competenti dovrebbero firmare a breve, fermo restando che "per 24 mesi dalla entrata in vigore dei criteri di qualificazione il datore di lavoro che abbia i requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all´art. 34, può svolgere attività di formazione per i propri dipendenti".

I criteri previsti dal documento approvato non riguardano tutti gli ambiti della formazione, restando "escluse le qualificazioni dei formatori - docenti in corsi per:
- coordinatori per la progettazione e per l´esecuzione dei lavori (articolo 98 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
- RSPP/ASPP (articolo 32 dello stesso decreto);
- altre specifiche figure (montatori ponteggi, lavoratori ambienti confinati, ecc.).
Sono escluse anche le attività di addestramento".

Qui di seguito una sintesi dei requisiti richiesti:
Un prerequisito comune a tutti i formatori è il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado associato ad uno dei sei criteri sotto ripostati, che rappresentano il livello base richiesto per la figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro".
In particolare ciascun criterio è strutturato per garantire "la presenza di tre elementi minimi fondamentali: conoscenza, esperienza, capacità didattica", nelle tre macro aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro:
- area normativa/giuridica/organizzativa;
- area rischi tecnici/igienico-sanitari;
- area relazioni/comunicazioni.;
che ovviamente porteranno ad una qualificazione del formatore in ogni singola area tematica in base ai propri requisiti.

Primo criterio
Docente esterno nell´area tematica oggetto di docenza per almeno 90 ore negli ultimi tre anni.

Secondo criterio
Laurea coerente con le materie oggetto della docenza ovvero corsi post laurea nel campo SSL più una delle seguenti specifiche (didattica):
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all´insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
- docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;
- docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.

Terzo criterio
Possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell´apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all´articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.). Inoltre almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l´area tematica oggetto della docenza. Più una delle seguenti specifiche (didattica):
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all´insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
- docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;
- docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
- affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.

Quarto criterio
Possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell´apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all´articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.). Inoltre almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l´area tematica oggetto della docenza. Più una delle seguenti specifiche (didattica):
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all´insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
- docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;
- docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
- affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.

Quinto criterio
Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l´area tematica oggetto della docenza. Più una delle seguenti specifiche (didattica):
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all´insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
- docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;
- docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
- affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.

Sesto criterio
Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze nell´ambito del macro-settore ATECO di riferimento). Più una delle seguenti specifiche (didattica):
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all´insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
- docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;
- docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
- affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.

Si specifica inoltre che:
- "la qualificazione è acquisita in modo permanente (con riferimento alla specifica area tematica)";
- il formatore può dimostrare la propria qualificazione mediante idonea documentazione (ad esempio attestazione del Datore di Lavoro, lettere di incarico, ...);
- "è obbligatorio l´aggiornamento triennale".

In particolare per l´aggiornamento il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale alternativamente:
- alla frequenza per almeno 24 ore di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento (almeno 8 ore) nell´area tematica di competenza organizzati dai soggetti di cui all´art.32 comma 4 del D.Lgs. 81/2008;
- ad effettuare almeno 24 ore di docenza nell´area tematica di competenza.
Riguardo alla tempistica dell´aggiornamento "il triennio di riferimento decorre:
- dalla data di applicazione (12 mesi dopo la pubblicazione su G.U.) per chi è già qualificato a tale data;
- dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione per gli altri".

In riferimento alla clausola di salvaguardia va specificato che "il prerequisito ed i criteri di qualificazione non sono vincolanti per i corsi già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione". Inoltre "i formatori che alla data di pubblicazione non siano in possesso del prerequisito, possono svolgere l´ attività di formatore, qualora siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti. Resta l´obbligo dell´aggiornamento triennale".

Resta inteso che in attesa dell´entrata in vigore, nel frattempo valgono i requisiti di cui agli accordi del 21 dicembre 2011:
- "esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di SSL (accordo ex art. 34);
- esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di SSL. L´esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per 3 anni dei compiti di RSPP (ac
cordo ex art
. 37)".

Fonte: IFC SYSTEM SRL